TERMINE ULTIMO PER ADERIRE: 27.06.2020
L’A.N.U.T.E.L. pur avendo intrapreso e sostenuto la linea del dialogo e della rappresentanza delle esperienze degli Enti, nella difficile opera di riorganizzazione del settore della tassazione dei rifiuti, non ha visto accolte le numerose istanze formulate.
Con la deliberazione n.158 del 5/5/2020, senza alcun mandato di legge, ARERA ha ridisegnato le competenze, attribuendo potestà decisoria e regolamentare in materia di riduzioni tecniche ed agevolazioni fiscali, relative alla tassa rifiuti agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero Enti diversi dai Comuni.
In tal modo, ARERA ha illegittimamente sottratto ai Comuni la potestà funzionale-decisoria e regolamentare riservata nella materia tributaria, in questione dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013, materia oltretutto quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
D’altra parte, le decisioni assunte dagli Enti territoriali di competenza rischiano di riverberarsi economicamente e finanziariamente sui bilanci dei comuni che, subendo passivamente tali decisioni, verrebbero chiamati a darvi copertura con proprie risorse senza aver nulla potuto decidere in merito, in violazione delle prerogative di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria tutelate dagli artt.118 e 119 della Costituzione. Infine, a tacer d’altro, la natura precettiva della delibera in oggetto impone a carico degli Enti quali gestori della tassa, un aggravio delle attività da compiersi e di costi da sostenersi, allungando inevitabilmente e significativamente i tempi di esecuzione delle operazioni di elaborazione, ed invio degli avvisi di liquidazione della tassa con ricaduta sugli incassi e sulla liquidità dei medesimi Enti.
Per tali ragioni quest’Associazione, ha deciso di essere al fianco degli Enti e dei Funzionari associati promuovendo in primo luogo, l’attivazione di un gruppo di studio che procederà ad approfondire le criticità sopra accennate e che assisterà i Comuni nella class action che ANUTEL sta lanciando per impugnare avanti al T.A.R. la delibera in oggetto.
Corre l’obbligo di precisare che, si tratta di una scelta obbligata al fine di tutelare gli interessi e le prerogative costituzionalmente tutelati dei Comuni. Tale scelta, non vuol rappresentare in alcun modo un atto ostile nei confronti di ARERA, ma la delibera in oggetto contiene disposizioni regolatorie immediatamente precettive, che ledono direttamente e concretamente la potestà regolamentare e decisionale che il nostro ordinamento ha riservato ai Comuni, quali Enti territoriali di rilevanza costituzionale, in materia di servizio rifiuti e di tassa e tariffa rifiuti tanto da esporre al rischio d’impugnazione degli atti amministrativi che i citati Enti adotteranno in materia.
Per tali sintetiche ma non esaustive ragioni, ANUTEL ha deciso di attivarsi al fine di permettere ai Comuni di difendere le proprie prerogative costituzionalmente tutelate in sede giudiziaria, mettendo a disposizione un legale al quale ciascun Ente interessato potrà conferire l’incarico, per la presentazione del ricorso avverso la deliberazione avanti al T.A.R. con possibilità di contestuale presentazione di domanda cautelare, di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell’autorità giudiziaria.